La carta dei principi per il sostegno a distanza

Le organizzazioni che la sottoscrivono, operando nel rispetto delle norme dello Stato italiano e dei principi contenuti nei seguenti documenti (1):

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 1948;

-

Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, 1989;

-

Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, 1973, 1999;

-

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne, 1993

-

Legge italiana contro la prostituzione minorile, 1998

si impegnano a:

1. PROMUOVERE IL SOSTEGNO A DISTANZA quale gesto di libera e solidale condivisione con chi è nel bisogno.

2.

SVILUPPARE L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE MULTICULTURALE. Le organizzazioni, con un’azione concreta di politica sociale, danno voce a minori, adulti, famiglie e comunità costretti a vivere in situazioni difficili e, nell’avvicinare culture e società diverse, ne promuovono l’interscambio e il rispetto reciproco, valorizzando la persona nella sua dignità dentro ogni contesto e cultura.

3.

CARATTERIZZARE QUESTO GESTO SOLIDALE RISPETTO ALLE ALTRE FORME DI SOLIDARIETA’ basate sulla raccolta fondi occasionale o per emergenze. Le organizzazioni metteranno in evidenza nei loro progetti la continuità dell’impegno del sostegno a distanza che acquista un duplice valore: educa il sostenitore alla consapevolezza dei disagi e della povertà in cui versano milioni di persone e garantisce al contempo un finanziamento stabile per l’attuazione del progetto.

4.

RENDERE CONSAPEVOLE IL SOSTENITORE DELL’IMPORTANZA DEL SUO AIUTO ECONOMICO COSTANTE NEL TEMPO, anche se il sostenitore può recedere dall’impegno preso; in questo caso, le organizzazioni si impegnano a ricercare in tempi brevi chi lo sostituisca e, nel frattempo, a utilizzare tutti i propri strumenti per garantire il proseguimento dei progetto.

5.

METTERE A DISPOSIZIONE PRESSO LA PROPRIA SEDE IL BILANCIO O IL RENDICONTO ANNUALE e renderlo pubblico secondo le norme previste. Ciascuna organizzazione si rifà alle normative vigenti in merito alla propria configurazione giuridica: al proprio Statuto, alle leggi relative all’Albo regionale del volontariato, alle disposizioni in merito agli enti del Terzo Settore “non profit “ ONLUS e alle ONG, alla Carta della Donazione e alle normative proprie per gli enti ecclesiastici.

6.

COMUNICARE AL SOSTENITORE L’EFFETTIVA SOMMA DESTINATA AL BENEFICIARIO DEL SOSTEGNO A DISTANZA E QUELLA TRATTENUTA DALL’ORGANIZZAZIONE PER LE SPESE DI GESTIONE, come garanzia sul corretto utilizzo dei fondi e informazione sulle modalità di intervento.

7.

VALUTARE CON ACCORTEZZA LE RICHIESTE DI AIUTO RICEVUTE E AD AVVIARE UN PROGETTO SOLO LA’ DOVE ESISTA L’ESPLICITO CONSENSO DELLA COMUNITA’ INTERESSATA. Le organizzazioni garantiranno che i loro operatori o delegati agiscano con il consenso della popolazione locale.

8.

AGIRE IN MODO CHE Il SOSTEGNO A DISTANZA SIA STRUMENTO DI PROMOZIONE ALL’AUTOSVILUPPO del beneficiario, della sua famiglia laddove esista e della sua comunità. Per evitare che questo aiuto economico diventi una forma di assistenzialismo, nei paesi in cui interverranno, le organizzazioni coinvolgeranno le comunità nella realizzazione e nella gestione dei progetti con un accompagnamento stabile alle persone, complementare e non sostitutivo.

9.

VERIFICARE CON ATTENZIONE L’AFFIDABILITA’ E IL LAVORO DI EVENTUALI PARTNER ESTERI E AD ADOPERARSI PER GARANTIRE IL BUON ESITO DEL PROGETTO ANCHE IN CASO DI LORO INADEMPIENZE. Le organizzazioni si impegnano a comunicare al sostenitore da chi è curata in loco la realizzazione del progetto e a valutare l’affidabilità e l’efficienza dei referenti locali o dei propri collaboratori impegnati nell’attuazione degli interventi di sostegno.

10.

CONFRONTARSI CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO CON LE STESSE FINALITA NEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SOLIDARIETA’ E PACE, RISPETTANDONE LE DIVERSITA’. Le organizzazioni si rendono disponibili a forme di collaborazione tra loro, soprattutto nelle medesime aree geografiche e negli stessi settori di intervento.

11.

RISPETTARE LA CARTA DEI PRINCIPI PER IL SOSTEGNO A DISTANZA. Le organizzazioni valuteranno l’opportunità di accettare la collaborazione e i finanziamenti di enti e istituzioni pubblici o privati secondo i principi richiamati in questa Carta.

(1) Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

- Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’ Italia con la legge del 27/05/91 n. 176. In modo particolare si fa riferimento all’art.3: “in tutte le azioni riguardanti i bambini, se avviate da istituzioni di assistenza sociale, pubbliche o private, tribunali, autorità amministrative o corpi legislativi, i maggiori interessi del bambino devono essere oggetto di primaria considerazione”.

-

Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del lavoro che stabiliscono: la n. 138 dei 1973 l’età lavorativa minima ( non inferiore ai 15 anni ) e la n. 182 del 1999 ( in fase di ratifica da parte dell’Italia ) le linee guida per la prevenzione e l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile;

-

Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne del 1993 in cui si denunciano le pratiche tradizionali e moderne che sfruttano le donne e le bambine per scopi sessuali e di altro genere;

-

Legge italiana contro la prostituzione minorile dei 3 agosto 1998 n.269: norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, dei turismo sessuale in danno di minori, quali forme di riduzione in schiavitù.