Fondazione Mariele Ventre

 

Linee Guida per il Sostegno a Distanza di Minori e Giovani

Agenzia per le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)

 

L’Agenzia per le Onlus

---consapevole che in questo ambito della cooperazione internazionale operano soggetti con ispirazione culturale, forme organizzative ed istituzionali e stili di intervento differenti, i cui progetti coinvolgono beneficiari che possono essere minori, adulti, famiglie, comunità ben identificate, in condizioni di necessità ed in ogni parte del mondo;

---ritenendo che la definizione di un quadro di principi di regolazione possa contribuire a promuovere questa forma di solidarietà, attraverso la garanzia della trasparenza, informazione e professionalità degli interventi;

---ritenendo che la definizione di questi principi di regolazione debba prioritariamente riguardare il sostegno a distanza i cui beneficiari siano minori o comunque giovani, sia perché a questa fascia di destinatari si rivolge una parte maggioritaria di progetti di sostegno a distanza, sia per la finalità di offrire tutela, cura e protezione speciali e pieni ai soggetti più deboli e vulnerabili quali i bambini ed i giovani, in coerenza con i principi contenuti nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite;

---ricordando che la Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con la legge 176 del 27 maggio 1991, espressamente riconosce «l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo» e sottolinea l’esigenza di tenere «debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo»;

 

adotta e promuove le seguenti
Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani

 

Art. 1 - Definizione di Sostegno a Distanza (SaD) di minori e giovani

Si definisce “Sostegno a Distanza” una forma di liberalità, consistente nell’erogazione periodica, entro un dato orizzonte temporale, da parte di una o più persone fisiche o di altri soggetti, di una definita somma di denaro ad una organizzazione, affinché la impieghi per la realizzazione di progetti di solidarietà internazionale, i quali:

a.--abbiano come destinatari una o più persone fisiche minori o giovani in condizioni di rischio povertà ed emarginazione;

b.--promuovano il contesto famigliare e le formazioni sociali, precisamente identificate, entro cui si svolge la personalità del minore;

c.--favoriscano la relazione interpersonale tra sostenitori e beneficiari e/o la creazione di un rapporto di vicinanza umana e di conoscenza.

 

Art. 2 -Altre definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida, si intende per:

a)--“Organizzazione SaD”: l’ente o l’organizzazione senza scopo di lucro che solleciti, in qualsiasi forma, presso il pubblico l’adesione a progetti di SAD e ne curi l’attuazione, attraverso la raccolta e la destinazione dei fondi e la promozione, tramite la sua mediazione, della relazione tra sostenitori e beneficiari e della cultura della solidarietà;

b)--“Referente del progetto”: la persona fisica, precisamente individuata, che su designazione e per conto dell’Organizzazione SaD cura in Italia la gestione del progetto di solidarietà, mantiene rapporti continuativi con il referente locale e con il sostenitore, a cui garantisce adeguata informazione circa l’attuazione del progetto e la destinazione dei relativi fondi;

c)--“Referente locale”: la persona, individuata dall’Organizzazione SaD che garantisce il contatto con i beneficiari del progetto ed il loro attivo coinvolgimento, dà attuazione al progetto provvedendo alle destinazioni concrete del sostegno erogato;

d)--“Sostenitore”: una o più persone fisiche o altri soggetti che aderiscono al progetto SaD, compiendo gli atti di liberalità per i quali si impegnano moralmente;

e)--“Beneficiario”: una o più persone fisiche, minori di età o giovani, che in via diretta o attraverso il sostegno alla famiglia o ad altre ben determinate formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, sono destinatarie delle risorse, dei servizi o delle prestazioni rese disponibili grazie alle erogazioni del sostenitore.

 

Art. 3 - Impegni generali della Organizzazione SaD

a)--essere un ente o un’organizzazione privo di scopo di lucro e, pertanto, soggetto al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b)--rispettare anche nell’attuazione degli interventi SaD le Dichiarazioni e Convenzioni internazionali ed i provvedimenti normativi riportati nell’elenco allegato (All. 3);

c)--rispettare gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per la figura giuridica soggettiva che l’Organizzazione ha assunto e, in ogni caso, redigere lo Statuto, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, nonché il bilancio o il rendiconto annuale, presentato in modo tale che siano distintamente evidenziate le entrate e le uscite direttamente riferite alle attività SaD rispetto ad eventuali altre attività intraprese dall’Organizzazione medesima, ancorché ispirate a fini solidaristici;

d)--garantire che il referente del progetto rediga adeguata contabilità, mantenendola aggiornata, a documentazione dei fondi raccolti ed inviati al referente locale e della documentazione da questo ricevuta; garantire altresì che il referente locale rediga adeguata contabilità, mantenendola aggiornata, a documentazione dei fondi ricevuti e dei relativi impieghi e la trasmetta al referente del progetto;

e)--svolgere attività SaD, anche nell’ambito di interventi più ampi di cooperazione internazionale, sulla base di progetti che contengano, in modo chiaro e completo, almeno i seguenti elementi:

01.--l’individuazione del beneficiario o dei beneficiari;

02.--l’informazione essenziale sul contesto famigliare, sociale, territoriale, politico ed economico in cui vive il beneficiario;

03.--la definizione della forma del sostegno al beneficiario, specificando se il sostegno perviene direttamente al minore o giovane o ai minori o giovani beneficiari, o se il sostegno è dato alla famiglia o ad altre ben determinate formazioni sociali in cui si svolge la personalità del beneficiario, o in quale modo siano eventualmente combinate le due predette forme;

04.--la definizione dei rapporti tra il sostenitore ed il beneficiario che l’Organizzazione SaD, attraverso la sua mediazione, rende possibili e favorisce;

05.--la finalità specifica di auto-sviluppo che con il progetto si intende perseguire;

06.--la durata presumibile del progetto medesimo;

07.--il nome e il recapito del referente del progetto e l’indicazione del nome e delle funzioni del referente locale;

08.--la somma di denaro richiesta al sostenitore, le scadenze dei versamenti, il periodo minimo per il quale si chiede l’impegno del sostenitore;

09.--la percentuale delle spese amministrative, di gestione e di comunicazione dell’Organizzazione rispetto all’ammontare complessivo delle erogazioni del sostenitore;

10.--la specificazione delle destinazioni delle risorse che vanno a sostegno del beneficiario.

f)--utilizzare i fondi raccolti in coerenza con le finalità, chiaramente indicate nei progetti SaD per i quali è richiesta l’adesione;

g)--rispettare, nella realizzazione di campagne promozionali, i requisiti della adeguata informazione e corretta pubblicità, in base alle disposizioni di legge e del Titolo VI (“Comunicazione sociale”) del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, con l’obiettivo primario di tutelare i diritti dell’infanzia;

h)--garantire, qualora si utilizzino immagini a fini promozionali o divulgativi, il consenso ed il rispetto dei diritti del soggetto la cui immagine è riprodotta, e specificare se il soggetto medesimo coincide o meno con il beneficiario del progetto;

i)--operare secondo criteri di collaborazione con altre organizzazioni che agiscano con finalità di solidarietà e di pace nelle medesime aree geografiche o settori di intervento;

j)--operare in spirito di leale collaborazione con l’Agenzia per le Onlus; mettere a disposizione dell’Agenzia per le Onlus lo Statuto, il bilancio e/o il rendiconto consuntivo, nonché, su richiesta, ogni altra documentazione o informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Agenzia medesima;

k)--trasmettere all’Agenzia per le Onlus una relazione annuale, redatta secondo le indicazioni date dall’Agenzia medesima, che descriva le attività SaD svolte ed attesti il rispetto degli impegni contenuti nelle presenti Linee guida.

 

Art. 4 - Impegni della Organizzazione SaD verso il beneficiario

a)--garantire che i progetti SaD siano avviati e condotti con la condivisione ed il coinvolgimento del beneficiario o di chi ne abbia la potestà genitoriale o la tutela legale, ove sia individuabile, o la responsabilità[1];

b)--curare la formazione dei referenti locali e garantire che questi agiscano correttamente e nell’interesse primario del beneficiario, tenendo conto e valutando le esigenze da questo espresse, ed in coerenza con quanto previsto dal progetto SaD;

c)--impegnarsi a dare continuità ai progetti di solidarietà intrapresi;

d)--comunicare i dati e l’immagine del beneficiario solo al potenziale sostenitore che abbia manifestato l’intenzione di aderire al progetto SaD.

 

Art. 5 - Impegni della Organizzazione SaD verso il sostenitore

a)--fornire al sostenitore tempestiva, corretta e completa informazione relativa a:

---forma giuridica dell’Organizzazione

---sede e recapiti

---l’esperienza maturata nelle attività SaD

---l’eventuale adesione a coordinamenti o reti associative;

b)--far conoscere al sostenitore e mettere a sua disposizione copia delle presenti Linee Guida, qualora l’Organizzazione SaD vi abbia aderito;

c)--mettere a disposizione del sostenitore lo Statuto, il bilancio o il rendiconto annuale dell’Organizzazione, anche laddove non vi sia un obbligo di pubblicità;

d)--fornire chiara informazione sulla natura esclusivamente morale delle responsabilità che il sostenitore assume con la decisione di aderire ad un progetto SaD; rendere edotto il sostenitore dell’importanza che, per la realizzazione del progetto, hanno i suoi contributi e la continuità dei versamenti e dunque della necessità, su di un piano esclusivamente morale, che egli dia adeguato preavviso all’Organizzazione qualora intenda recedere dall’impegno assunto;

e)--fornire al sostenitore tempestiva, chiara e completa informazione sul progetto SaD, articolato come previsto dalle presenti Linee Guida e dunque comprensivo di tutti gli elementi previsti dall’art. 3, lett. e delle stesse, per il quale si chiede l’adesione, anche in relazione alla sua attuazione ed evoluzione e, in caso di conclusione, ai suoi risultati;

f)--comunicare tempestivamente al sostenitore eventuali variazioni significative, tra cui la sospensione o l’interruzione del progetto da questo sostenuto, impegnandosi a utilizzare le risorse da questo erogate esclusivamente per le finalità specificamente comunicate al sostenitore;

g)--rendere possibile e favorire, attraverso la mediazione dell’Organizzazione SaD, la relazione tra sostenitore e beneficiari, promuovendo la loro corrispondenza periodica ed autorizzando visite in loco del sostenitore;

h)--offrire chiara e tempestiva informazione sulla possibilità del sostenitore di usufruire di benefici fiscali derivanti dalla liberalità effettuata;

i)--tutelare il diritto del sostenitore alla riservatezza, secondo le disposizioni di legge.

 

Art. 6 - I compiti dell’Agenzia per le Onlus

a)--L’Agenzia per le Onlus si impegna a istituire, tenere aggiornato e pubblicizzare in forme adeguate l’Elenco delle Organizzazioni SaD che abbiano aderito alle presenti Linee Guida, svolgendo, nelle forme e modalità consentite dalle proprie attribuzioni istituzionali e tenuto conto delle diverse caratteristiche e del volume delle attività delle Organizzazioni medesime, compiti di vigilanza sul rispetto dei contenuti delle presenti Linee Guida;

b)--l’Agenzia dispone, previa istruttoria, l’iscrizione all’Elenco delle Organizzazioni SaD che ne abbiano fatto richiesta e che dichiarino di rispettare gli impegni contenuti in queste Linee guida; effettua, anche mediante apposite strutture e nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, il monitoraggio sul rispetto degli impegni assunti da parte delle Organizzazioni SaD già iscritte; può contestare alle Organizzazioni SaD il mancato rispetto di uno o più degli impegni assunti; qualora, a seguito di un contraddittorio, accerti il mancato rispetto di uno o più degli impegni assunti, assegna un termine per provvedere e può, in relazione alla gravità delle condotte, segnalare, anche mediante pubblica comunicazione, le difformità riscontrate e disporre, anche su richiesta dell’Organizzazione, la cancellazione delle Organizzazioni SaD dall’Elenco;

c)--l’Agenzia per le Onlus consente alle Organizzazioni SaD che aderiscano all’Elenco e che rispettino tutti gli impegni contenuti in queste Linee guida di utilizzare nel proprio materiale informativo e divulgativo la dicitura: “Ente aderente alle Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani dell’Agenzia per le Onlus”;

d)--l’Agenzia per le Onlus si impegna a promuovere la cultura dei diritti dell’infanzia, la cultura e l’attività SaD, anche diffondendone, con il consenso degli interessati, esempi di buone pratiche;

l’Agenzia per le Onlus si impegna a promuovere la costituzione di luoghi di incontro e di confronto con i soggetti attivi nel sostegno a distanza.

[1] L’art. 3, co. 2, della Convenzione sui diritti dell’infanzia espressamente prevede che «Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati».

Principali norme e documenti di riferimento per il Sostegno a Distanza

---Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ONU, 10 dicembre 1948)

---Convenzione sui diritti del fanciullo (ONU, 20 novembre 1989)

---Legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”

---Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO – International Labour Organization - Ginevra)

---Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (Aja, 29 maggio 1993)

---Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993)

---Leggi italiane contro la prostituzione minorile e contro la pedo-pornografia

---Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile

---Carta dei principi per il sostegno a distanza (Comitato promotore del 2° Forum – novembre 2000)

---Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale (a cura di IAP - Istituto per l’autodisciplina pubblicitaria – Milano)

---Linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit – Agenzia per le Onlus – 2008

---Linee guida per la raccolta dei fondi – Agenzia per le Onlus – 2009

---Linee guida sul bilancio di missione per le organizzazioni non profit – Agenzia per le Onlus – 2009

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